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calcolata secondo quanto previsto all'art. 23, ad esclusione del
comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento
del congedo di cui all'art. 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32
ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 č dovuta
un'indennitą pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione
che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte
l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'Assicurazione generale obbligatoria. Il reddito č determinato
secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennitą č corrisposta con le modalitą di cui all'art. 22,
comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianitą
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilitą o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 35
(Trattamento previdenziale)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lett. a) e b);
D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, artt. 2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al
trattamento economico e normativo di cui all'art. 34, commi 1 e 2,
sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto
al comma 1 dell'art. 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all'art. 34, comma 3,
compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono
coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore
retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo
dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva
la facoltą di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai
sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con
versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalitą
della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i
soggetti iscritti ai Fondi sostitutivi dell'Assicurazione generale
obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale
(INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non
viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo
parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante
alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla
contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di
cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione
figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai Fondi