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a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di
maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi
dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a
tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è
elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a
preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri
definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 33
(Prolungamento del congedo)
(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno
diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere
fruiti i riposi di cui all'art. 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'art.
32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del
periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale
spettante al richiedente ai sensi dell'art. 32.
Art. 34
(Trattamento economico e normativo)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt.15, commi 2 e 4,e 7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle
lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del
bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è