1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per
tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che
sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui
al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa
alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre
lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29
(Trattamento economico e normativo)
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai
sensi degli artt. 22 e 23.
Art. 30
(Trattamento previdenziale)
1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall'art. 25.
Art. 31
(Adozioni e affidamenti)
1. Il congedo di cui agli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, che
non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'art. 27, comma 2, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1
e 2, è riconosciuto il diritto di cui all'art. 28.
Capo V
CONGEDO PARENTALE
Art. 32
(Congedo parentale)
(Legge 30 dicembre 1971, n.1204, artt.1, comma 4,e 7, commi 1,2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei
genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete: