Fondi esclusivi dell'Assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima
gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel
medesimo comma.
Art. 26
(Adozioni e affidamenti)
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternità di cui alla lett. c), comma 1,
dell'art. 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia
adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non
superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della
lavoratrice.
Art. 27
(Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali)
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lett. n),
e 39 quater, lett. a) e c)
1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di
cui al comma 1 dell'art. 26 spetta anche se il minore adottato o
affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della
maggiore età.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la
lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata
corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero
richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta
indennità né retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma
1 dell'art. 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero
nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.
Capo IV
CONGEDO DI PATERNITA'
Art. 28
(Congedo di paternità)
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 bis, commi 1 e 2)