lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso,
disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha
diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità
ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel
comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione
perchè nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze
di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità,
purchè al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano
trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del
rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo,
risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le
indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato
dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi,
all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento
di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni,
ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera
di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art.
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 25
(Trattamento previdenziale)
(D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in
costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva
pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per
il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di
maternità di cui agli artt. 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a
condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda,
almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto
di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti ed ai Fondi sostitutivi dell'Assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli
oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati
alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai