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percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero
dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti
dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della
lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti
inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria,
l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente
ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i
primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto
giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per
sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente
stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di
paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art. 24
(Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento
economico)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 54, comma 3,
lett. b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di
maternità previsti dagli artt. 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del
periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza
retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento
dell'indennità giornaliera di maternità purchè tra l'inizio della
sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si
tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul
lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative
assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di
congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente
maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in
affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa
prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi
sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la