periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare
dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della
progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i
contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari
requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai
periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi
dell'art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che,
in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di
impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a
corsi di formazione professionale.
Art. 23
(Calcolo dell'indennità)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione della misura
dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media
globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo
alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri
premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che
vengono considerati agli effetti della determinazione delle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità
economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende
l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha
avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto
l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di
lavoro con diritto alla conservazione del posto, per interruzione del
rapporto stesso o per recente assunzione, si applica quanto previsto
al comma 5, lett. c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per
retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la
effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio
effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti