mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale,
sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei
lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21
(Documentazione)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui
all'art. 16, lett. a), le lavoratrici devono consegnare al datore di
lavoro e all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità il
certificato medico indicante la data presunta del parto. La data
indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di
previsione.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 22
(Trattamento economico e normativo)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari
all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo
di maternità, anche in attuazione degli artt. 7, comma 6, e 12, comma
2.
2. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, ed è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle
ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del
raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di
cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i
limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi