a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lett. a) del comma 2 è
disposta dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le
risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il
provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione
dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lett. b) e c) del comma 2
può essere disposta dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della
propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni
che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei Servizi ispettivi previsti dal presente
articolo sono definitivi.
Art. 18
(Sanzioni)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e
17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 19
(Interruzione della gravidanza)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei
casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'art. 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la
pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa,
l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se
il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro.
Art. 20
(Flessibilità del congedo di maternità)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4 bis;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di
maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro