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1. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo,
restano ferme le disposizioni recate dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo III
CONGEDO DI MATERNITA'
Art. 16
(Divieto di adibire al lavoro le donne)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, commi 1 e 4)
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto,
salvo quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di
maternità dopo il parto.
Art. 17
(Estensione del divieto)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30,
commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del
divieto di lavoro è disposta dal Servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
2. Il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre,
sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti Organi
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli artt. 2 e 7 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di
cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 16, per uno o più periodi, la
cui durata sarà determinata dal Servizio stesso, per i seguenti
motivi: