contestuale informazione scritta al Servizio ispettivo del Ministero
del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione
dal lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 6, comma 1, in
attuazione di quanto previsto all'art. 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al
di fuori dei casi di divieto sanciti dall'art. 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, è punita
con la sanzione di cui all'art. 7, comma 7.
Art. 13
(Adeguamento alla disciplina comunitaria)
(D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, artt. 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le
linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,
nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza
o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi
fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette
lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad
adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli
Allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e
alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art.14
(Controlli prenatali)
(D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti
per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero
visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere
eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1, le
lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e
successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa
attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art. 15
(Disposizioni applicabili)
(D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)