(Personale militare femminile)
(D.Lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le
donne previsti agli artt. 16 e 17, comma 1, durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale
militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed
insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il Comitato
consultivo di cui all'art. 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il
personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e
della navigazione per il personale delle Capitanerie di porto, e dal
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del
Corpo della guardia di finanza.
Art. 11
(Valutazione dei rischi)
(D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2, il
datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di
cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la
salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad
agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro
di cui all'Allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate
dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di
prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'art. 21 del D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende
quello di informare le lavoratrici ed i loro Rappresentati per la
sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure
di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 12
(Conseguenze della valutazione)
(D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'art. 11,
comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché
l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone
temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non
sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di
lavoro applica quanto stabilito dall'art. 7, commi 3, 4 e 5, dandone