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4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei
casi in cui i Servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o
su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni
di cui all'art.13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la
lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il
periodo di cui al presente capo, in attuazione di quanto previsto
all'art.17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3
e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 8
(Esposizione a radiazioni ionizzanti)
(D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere
attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività
che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un
"millisievert" durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di
lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività
comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 9
(Polizia di Stato, penitenziaria e municipale)
(Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, durante la
gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla
Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari previsti dal presente Testo unico sono devoluti al
Servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in
conformità all'art. 6, lett. z), della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale
femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.
Art. 10