Capo II
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6
(Tutela della sicurezza e della salute)
(D.Lgs.25 novembre 1996, n. 645, art.1;
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.9)
1. Il presente capo prescrive misure per la tutela della
sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato
il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle
disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2
dell'art.8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno
ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei
sette mesi di età.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico
del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la
gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni
erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,
delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in
funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale,
previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'art.1,
comma 5, lett. a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, purché
prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Art. 7
(Lavori vietati)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt.3, 30, comma 8 e 31, comma 1;
D.Lgs.25 novembre 1996, n. 645, art.3;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art.12, comma 3)
1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al
sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati
dall'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026, riportato nell'Allegato A del presente Testo unico. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti
sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'Allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'Allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per
il quale è previsto il divieto.