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Art. 4
(Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.11;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art.10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti
dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente Testo unico, il
datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo
determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'art.1, 2°
comma, lett. b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'art.1,
comma 2, lett. c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con
l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale
temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai
sensi del presente Testo unico può avvenire anche con anticipo fino
ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi
superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi
a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a
tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando
la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa
utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al
compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al
Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel
primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale
temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto)
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art.32,
il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del
sostegno economico, ai sensi dell'art.7 della legge 8 marzo 2000, n.
53. Gli Statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al
D.Lgs.21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono
prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.