2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra
disposizione.
Art. 2
(Definizioni)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt.1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente Testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione
obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro
del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa
della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende
l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del
lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia
altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli
con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di
privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente Testo unico corrispondono,
per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti,
ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e
contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori
alle predette indennità.
Art. 3
(Divieto di discriminazione)
1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità
di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a
tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il
riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza,
secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art.1 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne
sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3
dell'art.1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale,
l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella
carriera, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.