DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15
della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Supplemento ordinario G.U. 26 aprile 2001, n. 96)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere
riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari
opportunità e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.1, comma 5;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art.17, comma 3)
1. Il presente Testo unico disciplina i congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla
maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento,
nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.