Pagina 237 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e
curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti
interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi
i documenti FALCRI sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica” presente nel link “CORPORATE
PORTAL/Ricerca e Documentazione/Risorse documentali/Bacheca Sindacale” del portale UBI.
E’ utile ricordare ai Colleghi che l’art. 40 del Decreto Legislativo 151 del 26 marzo 2001 –
unitamente alle diverse circolari esplicative di volta in volta emesse dall’INPS – ha
disciplinato il diritto del padre lavoratore dipendente a poter richiedere la fruizione, nei limiti
di 2 ore al giorno (1 ora se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore), di permessi
retribuiti per la cura del/della proprio/a bambino/a.
La normativa vigente in materia contempla tale possibilità sia nel caso in cui la madre è una
lavoratrice non dipendente (libera professionista, commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o
colona, imprenditrice agricola, parasubordinata) sia nel caso di madre casalinga impossibilitata
ad accudire il neonato perché gravemente inferma o perché impegnata in altre attività (ad
esempio, cure mediche e sanitarie, partecipazione a concorsi, ecc.).
Tali permessi possono essere utilizzati – previa richiesta da presentare al Datore di lavoro con
allegata certificazione che attesti una delle condizioni di cui sopra – dal giorno successivo al
compimento del terzo mese dal parto ed entro il primo anno di vita del/della bambino/a.
In caso di parto plurimo le ore di riposo giornaliero raddoppiano e possono essere fruite dal
padre anche durante i primi 3 mesi successivi al parto.
Ribadiamo, infine, che in caso di fruizione delle predette
ore di riposo giornaliero spetta la retribuzione piena.