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4.1. Abolizione dei periodi di occupazione media mensile.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 con la completa equiparazione delle modalità di
determinazione dell?imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa
cessa di operare il criterio convenzionale di determinazione del periodo di
occupazione.
Pertanto come per la generalità dei lavoratori anche per i lavoratori soci delle
cooperative in esame i la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere
rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.
5. Rapporti di lavoro a tempo parziale
Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione
l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (14), ferma restando la nozione di
retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione
così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata
dall? art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61
del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini
contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall?1.1.1989 (15).
In linea generale, nell?ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento
del calcolo è il seguente:
(€ 43,79) x (6) / (40) = € 6,57
6. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta
nell'anno 2010 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
A decorrere dall?1.1.1993, è dovuta un?aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella
misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della
prima fascia di retribuzione pensionabile (16) in favore di tutti i regimi pensionistici
che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2010 in €
42.364,00 (42.069,34 x 1,007 = 42.363,83 arr. 42.364,00)
Pertanto a decorrere dall?1.1.2010 l'aliquota aggiuntiva dell?1% deve essere applicata
sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 42.364,00 che, rapportato a
dodici mesi, è pari a € 3.530,00 .
anno 2010
Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile
annua
42.364,00
Importo mensilizzato
3.530,00
Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve
essere osservato il criterio della mensilizzazione (17).
La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione
aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS,
nell?elemento
<Denuncia
Individuale>,
<DatiRetributivi>,
<ContribuzioneAggiuntiva>,
<Contrib1PerCento>,
<ImponibileCtrAgg>,
<ContribAggCorrente>.
L?imponibile della contribuzione aggiuntiva è “un di cui” dell?elemento <Imponibile> di
<DatiRetributivi>