7. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18,
della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema
contributivo (18) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati calcolato nella misura di 0,7
%
, è pari, per l'anno 2010, a €
92.147, 28 che arrotondato all?unità di euro è pari a € 92.147,00.
anno 2010
Euro
Massimale annuo della base contributiva
92.147,00
Si rammenta che dall?1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui
all?art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali
.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni
minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS,
nell?elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>,
<EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.
L„imponibile eccedente il massimale non è compreso nell?elemento <Imponibile> di
<Dati Retributivi>.
8. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (19) è
fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1°
gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 460,97 per l'anno 2010
risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 184,39.
anno 2010
Euro
Trattamento minimo di pensione
460,97
Limite settimanale per l’accredito dei contributi
(40%)
184,39
Limite annuale per l?accredito dei contributi
9.588,28
Si chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito dall?art. 43, comma 3, della legge
29.12.2001 n. 448 le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera
(punto 1.2.) non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola
pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (20).
9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l?anno 2010 (21) con la precisazione che si tratta
degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.