anno 2010
: soci delle cooperative della piccola pesca
Euro
Retribuzione convenzionale mensile
608,00
2.3. Lavoratori a domicilio.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera i lavoratori a domicilio varia in relazione
all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge
n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l?anno 2010 a
0,7 %, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto, già
fissato in € 20,72, è pari, per il 2010, a € 24,33 (10). Detto limite deve essere
comunque ragguagliato a € 43,79 (11).
Si rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova applicazione quanto previsto
in materia di minimo contrattuale (punto1.1.).
3. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n.
602.
Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (12) la retribuzione imponibile, ai fini
del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto
deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori
(punto1).
4. Cooperative sociali.
Ai sensi di quanto previsto dall?art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006, si è concluso
al 31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della
retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci delle
cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti
ministeriali ai sensi dell?art. 35 del D.P.R. n. 797 (T.U. sugli assegni familiari).
Come noto la ratio della disposizione in esame è quella di pervenire al termine del
predetto percorso di adeguamento all?equiparazione della contribuzione previdenziale
ed assistenziale dei predetti lavoratori a quella dei dipendenti da impresa (13).
Pertanto a partire dall? 1.1.2010 anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali e
di quelle per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ex art. 35 del D.P.R. n.
797 (TUAF) trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile
ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori (punto 1).
Per l?anno 2010 il minimale di retribuzione giornaliera è pari a € 43,79.
Cooperative sociali
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del
Fpld
460,97
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
43,79
Detto importo costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera da assumere ai
fini del versamento della contribuzione previdenziale (IVS) e assistenziale
(assicurazioni minori).
In ordine alla individuazione degli elementi retributivi che incidono nella
determinazione della retribuzione imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da
paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr),
devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione
collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo
convenzionale previsto dall?art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.