Pagina 191 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

1.3. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di
lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.
Si rammenta che non sussiste l?obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini
contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti
integrativi di prestazioni mutualistiche d?importo inferiore al predetto limite minimo.
Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (6).
1.4. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea (Fondo volo).
In virtù di quanto disposto dall?art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 164/1997, recante
disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo volo a quella vigente
nell?assicurazione generale obbligatoria per l?invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
(IVS), la retribuzione imponibile per il personale iscritto al predetto Fondo, è
determinata, a decorrere dal 1.1.1998, ai sensi dell?art. 12 della Legge n. 153/69 e
successive modificazioni e integrazioni.
Il decreto legislativo in commento prevede inoltre, al comma 10 dell?articolo 1,
l?applicazione per il personale iscritto al Fondo volo delle disposizioni in materia di
minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori (punto 1.1.).
In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo periodo
del comma 10), “
i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria
professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali
che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni
contrattuali che risultino inferiori agli stessi
.”
In applicazione della citata disposizione con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile
per ciascuna categoria professionale interessata (7).
La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo volo,
determinata secondo le suesposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al
limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l?anno 2010, è pari a € 43,79 .
2. Retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini dell?individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le
retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall?art. 1 del D.L. n. 402
del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura
giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (8). Il
limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a
seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 (9) é pari, per l?anno 2010, a € 24,33.
anno 2010
: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
24,33
2.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del
1984).
Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca
disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare
n. 62 del 2/5/2006.
2.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la
retribuzione convenzionale per l'anno 2010 è fissata in € 608,00 mensili (24,33 x
25gg.).