1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Come noto per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e
assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti
dalla legge.
In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile
(minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
1.1. Retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale).
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da
leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali,
qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto
collettivo (1).
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla
disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della
predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni
previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata
disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti
contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, con norma interpretativa (2) è stato disposto che:
"
l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi
intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il
calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative nella categoria
."
Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione
giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione,
con l?osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve
essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera (punto 1.2.).
1.2. Minimali di retribuzione giornaliera
Come noto il legislatore ha previsto per diversi settori i valori minimi di retribuzione
giornaliera ai fini contributivi che devono essere rivalutati annualmente in relazione
all'aumento dell'indice medio del costo della vita (3).
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2010, la variazione percentuale ai fini
della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 0,7 % (4) si riportano
nelle tabelle A) e B) (v. allegati 1 e 2), i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, da
valere dal periodo di paga in corso all? 1.1.2010 .
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere
d'importo inferiore, a € 43,79 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2010, pari a
€ 460,97 mensili) (5).
anno 2010
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fpld
460,97
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
43,79