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A
RTICOLO
545
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
– C
REDITI IMPIGNORABILI
Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti e sempre con
l’autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a
persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da
casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto
di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate
per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle
province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può
estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
L
EGGE FINANZIARIA
2005 (311/2004)
La Finanziaria 2005 (legge 311/04 commi 137 e 138) ha definitivamente equiparato le disposizioni
relative alla pignorabilità degli stipendi privati e di quelli pubblici. Per questi ultimi ricordiamo che
già da tempo è stata abolita la regola di assoluta impignorabilità a seguito di varie pronunce della
Corte Costituzionale (sentenze n.89/1987 e n.878/1988).
In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonché le gratifiche, le pensioni, le indennità, i sussidi, etc) la
regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:
1) se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, è prevista la pignorabilità fino ad un terzo degli
stipendi al netto di ritenute;
2) se il debito è verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende e riguarda il rapporto
di impiego è prevista la pignorabilità fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;
3) se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall’impiegato o salariato
è prevista la pignorabilità fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.
Se concorrono simultaneamente i casi 2) e 3) il pignoramento non può colpire una quota totale
maggiore del quinto già detto, mentre se concorre anche il caso 1) il pignoramento non può colpire
una quota maggiore della metà degli stipendi al netto di ritenute.
E’ da precisare, per quanto previsto dal codice di procedura civile, che la quota oggetto di
pignoramento è decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.
La Finanziaria 2005 ha quindi equiparato le disposizioni relative alla pignorabilità degli stipendi
privati e di quelli pubblici. Ma non ha abrogato quanto disposto dall’articolo 545 del codice di