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procedura civile (si veda sopra) laddove sancisce che “… Le somme dovute dai privati a titolo di
stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego … possono essere
pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in
eguale misura per ogni altro credito”.
Quindi in definitiva vale la seguente interpretazione:
La disciplina prevista in materia di pignoramento, per dipendenti pubblici e privati, prevede
quanto segue:
1. è consentito il pignoramento per crediti alimentari fino all’importo di un terzo, al
netto delle trattenute;
2. per debiti verso il datore di lavoro derivanti dal rapporto nel limite di un quinto, al
netto delle ritenute;
3. per tributi dovuti all’amministrazione pubblica (Stato, province e comuni) nel limite di
un quinto, sempre al netto delle ritenute.
4. per ogni altro credito nei limiti di un quinto.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005)
comma 137) Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite
le seguenti: «nonché le aziende private»;
b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli stipendi e salari dei
dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo
Stato e dei dipendenti di soggetti privati»;
c) l'articolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite
dalle seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».
comma 138) L'articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.