Per agevolare gli adempimenti relativi alla scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto maturando (cioè in maturazione dal 1 gennaio
2007), abbiamo predisposto i seguenti ulteriori quadri sinottici che hanno lo scopo di guidare i colleghi nella compilazione dei modelli predisposti
dal Governo. Innanzitutto, occorre individuare la tabella di riferimento - tavola 1 o tavola 2 - in relazione alla data di assunzione. Occorre, poi,
identificare la situazione individuale di ciascuno, rispondendo SI/NO alle singole possibilità sotto riportate che identificano la propria posizione in
base alla data d’inizio contribuzione presso l’INPS ed al fatto che già si sia optato di versare o meno, alla data del 31/12/2006, il proprio TFR al
fondo pensione complementare. Nell’ultima colonna troverete, quindi, le possibili scelte da esercitare ed i modelli da compilare in funzione
dell’esatta condizione di ciascuno.
TAVOLA 1
LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31/12/2006 (modello da utilizzare TFR 1)
Ricordiamo che in caso di mancata compilazione e consegna del modello TFR 1 entro la data del 30/6/2007 il trattamento di fine rapporto
maturando verrà destinato integralmente al fondo pensione complementare.
TAVOLA 2
LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31/12/2006 (modello da utilizzare TFR 2
)
Anche qui ricordiamo che in caso di mancata compilazione e consegna del modello TFR 2 entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di
fine rapporto maturando verrà destinato integralmente al fondo pensione complementare.
Inoltre, è opportuno evidenziare che la scelta di mantenere il TFR in Azienda (in questo caso i relativi accantonamenti saranno conferiti
dall’Azienda al fondo per il TFR appositamente istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS) potrà in seguito essere
modificata. Viceversa, la scelta di destinare il TFR al Fondo pensione complementare non sarà più revocabile.
Precisiamo, infine, che le casistiche contemplate nei sopra riportati quadri sinottici, riguardano la situazione esistente nelle Banche del Gruppo
BPU dove si applicano accordi che prevedono la possibilità di conferimento del trattamento di fine rapporto al Fondo pensione complementare già
individuato mediante intesa tra le Banche e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Lavoratori
che
versano i
contributi
all’INPS
dal
29/4/1993
Lavoratori
che
versano i
contributi
all’INPS
prima
del 29/4/1993
Lavoratori che
al 31/12/2006
versano il TFR
al
fondo pensione
complementare
COSA FARE
SI
NO
SI
già versano l’intero TFR al fondo pensione complementare e non potendo modificare tale
scelta non sono interessati alla compilazione del modello
SI
NO
NO
devono comunicare attraverso la
compilazione della sezione 1 del modello TFR 1
la
scelta di destinare integralmente il TFR al fondo pensione complementare oppure di
versarlo al fondo per il TFR gestito dall’INPS.
NO SI
SI
Devono comunicare attraverso la
compilazione della sezione 2 del modello TFR 1
la
conferma della destinazione del TFR nella stessa misura prevista alla data della scelta
oppure la scelta di destinare al fondo pensione complementare anche la quota residua di
TFR
NO SI
NO
Devono comunicare attraverso la
compilazione della sezione 3 del modello TFR 1
la
scelta di destinare il TFR al fondo per il TFR gestito dall’INPS oppure la scelta di destinare
solo una parte del TFR al fondo pensione complementare oppure la scelta di destinare
integralmente il TFR al fondo pensione complementare
Lavoratori che
versano i contributi
all’INPS dal
29/4/1993
Lavoratori che versano
i contributi all’INPS
prima del 29/4/1993
COSA FARE
SI
NO
devono comunicare attraverso la
compilazione della sezione 1 del modello TFR 2
la
scelta di destinare integralmente il TFR al fondo pensione complementare oppure di
versarlo al fondo per il TFR gestito dall’INPS
NO
SI
Devono comunicare attraverso la
compilazione della sezione 2 del modello TFR 2
la
scelta di destinare il TFR al fondo per il TFR gestito dall’INPS oppure la scelta di
destinare solo una parte del TFR al fondo pensione complementare oppure la scelta di
destinare integralmente il TFR al fondo pensione complementare
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