2 – LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA PRIMA DEL 29 APRILE 1993.
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Al 1° gennaio
2007 iscritto a
forme
pensionistiche
complementari
scelta esplicita
- entro il 30 giugno 2007 o
- entro 6 mesi dalla data di nuova
assunzione se successiva al 1°
gennaio 2007,
ESPRIME la volontà di:
mantenere il TFR maturando
presso il datore di lavoro.
In tal caso, per i lavoratori di
aziende con più di 50
dipendenti, il TFR è trasferito
ad apposito Fondo, gestito
dall’INPS
conferire il TFR maturando
alla forma complementare
collettiva alla quale già
aderisce
.
scelta tacita
- entro il 30 giugno 2007 o
- entro 6 mesi dalla data di nuova
assunzione se successiva al 1°
gennaio 2007,
NON ESPRIME alcuna volontà
il datore di lavoro provvede a:
Al 1° gennaio
2007 non
iscritto
a
forme
pensionistiche
complementari
scelta esplicita
- entro il 30 giugno 2007 o
- entro 6 mesi dalla data di nuova
assunzione se successiva al 1°
gennaio 2007,
ESPRIME la volontà di:
mantenere il TFR maturando
presso il datore di lavoro. In tal
caso, per i lavoratori di aziende
con più di 50 dipendenti, il TFR è
trasferito ad apposito Fondo,
gestito dall’INPS
conferire il TFR maturando ad
una
forma
pensionistica
complementare
nella misura già
fissata dagli accordi
o contratti collettivi
se gli accordi o i
contratti collettivi
non prevedono il
versamento
del
TFR, in misura non
inferiore al 50%
scelta tacita
entro il 30 giugno 2007 o
- entro 6 mesi dalla data di
nuova
assunzione
se
successiva al 1° gennaio 2007,
NON
ESPRIME
alcuna
volontà
Il datore di lavoro
trasferisce il TFR
maturando
del
dipendente a:
forma pensionistica collettiva
prevista dagli accordi o contratti
collettivi, anche territoriali, salvo
diverso accordo aziendale
quella con il maggior numero di
adesioni
di
lavoratori
dell’azienda,
salvo
diverso
accordo aziendale
Se nessuna delle due opzioni di
cui sopra è applicabile presso la
forma
pensionistica
istituita
presso l’INPS
REGIME FISCALE
1) 1) L’aliquota IRPEF relativa al TFR
lasciato in azienda non potrà essere
inferiore al 23 %.
2) L’aliquota IRPEF relativa alle
prestazioni pensionistiche erogate sotto
forma di rendita o capitale è fissata nella
misura del 15% che viene ridotta di 0,30%
per ogni anno di partecipazione successivo
al quindicesimo. La misura massima della
riduzione è pari al 6% per cui, in ogni
caso, dopo 35 anni di partecipazione si
applica l’aliquota agevolata del 9%.
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PRESTAZIONI PENSIONISTICHE FINALI
Al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione
obbligatoria, il lavoratore può richiedere le prestazioni
sotto forma di capitale (fino ad un massimo del 50% del
montante maturato) e/o sotto forma di rendita. Il lavoratore
“vecchio iscritto” può richiedere la liquidazione in forma
capitale del 100% del montante maturato.
ANTICIPAZIONI
Prima del raggiungimento dei
requisiti di accesso alla pensione
obbligatoria è possibile ottenere in
qualsiasi momento una anticipazione
per un importo non superiore al 75%
del maturato per spese sanitarie per
se, per il coniuge e per i figli.
Oppure, dopo otto ann1 di iscrizione
al fondo pensione si può avere fino
al 75% del maturato per l’acquisto e
la ristrutturazione della prima casa di
abitazione per se e per i figli. Infine,
sempre dopo otto anni, è possibile
ottenere fino al 30% del maturato per
esigenze diverse.