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LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA DAL 29 APRILE 1993.
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Dal 1 gennaio 2007, in base a quanto previsto dalla Legge Finanziaria, ciascun lavoratore – al momento del solo settore privato -
avrà la possibilità di destinare il proprio
trattamento di fine rapporto maturando
a forme pensionistiche complementari o
trattenerlo presso il datore di lavoro.
La possibilità di cui sopra può essere manifestata in modo esplicito o tacito (silenzio-assenso) e varia a seconda se il lavoratore è
iscritto ad una previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993 o antecedentemente a tale data. Tale scelta dovrà avvenire,
inderogabilmente, entro il 30 giugno 2007 mentre per i nuovi assunti entro sei mesi dalla data di assunzione.
SUL NOSTRO SITO,
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, TROVERETE TUTTI I DETTAGLI SULLA MANOVRA NONCHE’
LE NUOVE NORME RELATIVE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
VEDIAMO IN MODO PRATICO COSA AVVIENE
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ESPRIME LA
VOLONTA’
(SCELTA
ESPLICITA)
Entro il 30 giugno
2007 oppure entro sei
mesi dalla data di
assunzione,
se
successiva
al
1°
gennaio 2007 esprime
la volontà di:
Conferire il TFR maturando
alla forma previdenziale
complementare da lui scelta
NON ESPRIME
ALCUNA
VOLONTA’
(SILENZIO
ASSENSO)
Mantenere il TFR maturando
presso il datore di lavoro. In tal
caso, per i lavoratori di aziende
con più di 50 dipendenti,
l’intero TFR è trasferito ad
apposito
fondo
gestito
dall’INPS
Entro il 30 giugno
2007 oppure entro sei
mesi dalla data di
assunzione,
se
successiva
al
1°
gennaio 2007 non
esprime
alcuna
volontà :
Il datore di lavoro
trasferisce il TFR
maturando
del
dipendente a:
forma
pensionistica
collettiva
prevista
dagli
accordi
o
contratti
collettivi,
anche territoriali, salvo
diverso
accordo
aziendale
quella con il maggior
numero di adesioni di
lavoratori
della
azienda, salvo diverso
accordo aziendale
se nessuna delle due
opzioni di cui sopra è
applicabile, presso la
forma
pensionistica
istituita presso l’INPS
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