contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti
o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci,
secondo modalità fissate dalle regioni medesime;
l-bis
) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore
delle persone con
handicap
di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma
3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della
durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo
9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera
i
), e 10,
comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza
nell'ambito di programmi previamente concordati
(38)
;
l-ter
) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione
dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali
della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione
di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche
mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con
verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia
(39)
.
(37)
Alinea così modificata dall'
art.
1
,
L. 21 maggio 1998, n. 162
.
(38)
Lettera aggiunta dall'
art.
1
,
L. 21 maggio 1998, n. 162
.
(39)
Lettera aggiunta dall'
art.
1
,
L. 21 maggio 1998, n. 162
.
40.
Compiti dei comuni.
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e
le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la
competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente
legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di
programma di cui all'
articolo
27
della
legge 8 giugno 1990, n. 142
, dando
priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di
potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'
articolo
4
della citata
legge n. 142 del 1990
disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1
con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito
territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli
utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo