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statuto stesso.
41.
Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni
dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha
compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e
di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la
condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il
Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è
obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in
materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche
dell'
handicap
.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede,
dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme
istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche
comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a
partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della
presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a
) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome ai sensi dell'
articolo
4
del
decreto legislativo 16
dicembre 1989, n. 418
(40)
;
b
) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato
dalla Lega delle autonomie locali;
c
) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in
possesso dei requisiti di cui agli
articoli
1
e
2
della
legge 19 novembre 1987,