Pagina 156 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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del piano sanitario nazionale, di cui all'
articolo
53
della
legge 23 dicembre
1978, n. 833
, e successive modificazioni, e della programmazione regionale
dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali
e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio
(37)
:
a
) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle
prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica
integrativa di competenza dei comuni;
b
) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'
articolo
27
della
legge 8 giugno 1990, n. 142
, le modalità di coordinamento e di integrazione
dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri
servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la
messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari
all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al
loro interno;
c
) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i
programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed
aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente
legge;
d
) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38,
le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di
apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e
tecnici;
e
) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali
e quelle di accesso ai servizi;
f
) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di
inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la
rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g
) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei
servizi di aiuto personale;
h
) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi
e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
i
) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da
realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l
) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei