37.
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata.
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della
difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con
proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione
alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di
sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia
preventiva e di espiazione della pena.
38.
Convenzioni.
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati
tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la
parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui
all'
articolo
26
della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
. Possono inoltre
avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di
istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative,
sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del
personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la
conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane,
rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che
intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-
riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di
realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere
h
),
i
) e
l
)
dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative,
in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente
legge.
39.
Compiti delle regioni.
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito