Pagina 151 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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2. [Il contributo di cui alla lettera
r-bis
) del primo comma dell'
articolo
3
della
legge 5 agosto 1978, n. 457
, introdotta dal comma 1 del presente articolo,
è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli
Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi
indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante
atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e
fruenti di contributo pubblico]
(22)
.
3. [Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità
indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali,
assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia
abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro
proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei
familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di
gravità o con ridotte o impedite capacità motorie]
(23)
.
4. [Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i
comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni
informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla
citata lettera
r-bis
) del primo comma dell'
articolo
3
della
legge 5 agosto
1978, n. 457
]
(24)
.
(21)
Aggiunge la lett.
r-bis
) all'
art.
3, comma 1
,
L. 5 agosto 1978, n. 457
.
(22)
Comma abrogato dall'
art.
14
,
L. 30 aprile 1999, n. 136
.
(23)
Comma abrogato dall'
art.
14
,
L. 30 aprile 1999, n. 136
.
(24)
Comma abrogato dall'
art.
14
,
L. 30 aprile 1999, n. 136
.
32.
Agevolazioni fiscali.
[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro
ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito
complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a
15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente
che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate nell'articolo 433
del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto
effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio
o la residenza del percipiente]
(25)
.