Pagina 150 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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29.
Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di
trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il
raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie
locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in
ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per
il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui
all'
articolo
1
della
legge 15 gennaio 1991, n. 15
.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati
impossibilitati
ad esercitare autonomamente il
diritto di
voto.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore
può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato.
Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione
dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
30.
Partecipazione.
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei
diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che
garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
31.
Riserva di alloggi.
1. ...
(21)
.