(25)
Abrogato dall'
art.
2
,
D.L. 31 maggio 1994, n. 330
.
(giurisprudenza di legittimità)
33.
Agevolazioni.
1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con
handicap
in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'
articolo
7
della
legge 30 dicembre
1971, n. 1204
, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati]
(26)
.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino
(27)
.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con
handicap
in situazione di gravità, nonché colui che assiste una
persona con
handicap
in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo
grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da
contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione
che la persona con
handicap
in situazione di gravità non sia ricoverata a
tempo pieno
(28)
.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'
articolo
7
della citata
legge n. 1204 del 1971
, si applicano le disposizioni
di cui all'ultimo comma del medesimo
articolo
7
della
legge n. 1204 del
1971
, nonché quelle contenute negli
articoli
7
e
8
della
legge 9 dicembre
1977, n. 903
(29)
.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad
altra sede
(30) (31)
.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non
può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso
(32) (33)
.