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27.
Trasporti individuali.
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali,
con incapacitą motorie permanenti, le unitą sanitarie locali contribuiscono
alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico
extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello
Stato.
2. Al comma 1 dell'
articolo
1
della
legge 9 aprile 1986, n. 97
, sono
soppresse le parole: «, titolari di patente F» e dopo le parole: «capacitą
motorie,» sono aggiunte le seguenti: «anche prodotti in serie,».
3. ...
(20)
.
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
, come sostituito
dall'
articolo 4, comma 1, della
legge 18 marzo 1988, n. 111
, č integrato da
due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati
dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della
presente legge.
5. Le unitą sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di
cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della
sanitą, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 42.
(20)
Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'
art.
1
,
L. 9 aprile 1986, n.
97
.
28.
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone
handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione,
sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con
decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384
, che deve essere
apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, č valido per l'utilizzazione
dei parcheggi di cui al comma 1.