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(giurisprudenza di legittimitą)
26.
Mobilitą e trasporti collettivi.
1. Le regioni disciplinano le modalitą con le quali i comuni dispongono gli
interventi per consentire alle persone handicappate la possibilitą di muoversi
liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri
cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi
alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
modalitą di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di
servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di
adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilitą delle persone
handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di
programma ai sensi dell'
articolo
27
della
legge 8 giugno 1990, n. 142
. I
suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai
servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le
regioni e gli enti locali assicurano i servizi gią istituiti. I piani di mobilitą delle
persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di
trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato č destinata agli interventi
per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel
materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati
d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384
.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di
autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario,
conformemente alle finalitą della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalitą dei prototipi
omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati
d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalitą della presente
legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro
sostituzione.