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11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'
articolo
27
della citata
legge n. 118 del 1971
, all'articolo 2 del citato
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 384
del 1978
, alla citata
legge n. 13 del 1989
, e successive modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti
con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia
(19)
.
(18)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno-4 luglio 2008, n. 251
(Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'
art.
1, commi 1 e
2
, della
legge 9 gennaio 1989, n. 13
e dell'
art.
24, comma 1
, della
legge 5
febbraio 1992, n. 104
, trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1,
del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e
32 della Costituzione.
(19)
Vedi, ora, l'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
.
25.
Accesso alla informazione e alla comunicazione.
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla
realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi
radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori
e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle
cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la
concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte
a favorire la ricezione da parte di persone con
handicap
sensoriali di
programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di
decodificatori.