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1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da
un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di
cui all'
articolo
32, comma 20
,
L. 28 febbraio 1986, n. 41
, e l'obbligo della
dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa
vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta
all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del
progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o
aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica
tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in
difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali
da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore
dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o
l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni
a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un
periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'
articolo
3
della
legge
5 agosto 1978, n. 457
, fermo restando il divieto di finanziamento di cui
all'
articolo
32, comma 20
, della citata
legge n. 41 del 1986
, dispone che
una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per
interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere
architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'
articolo
32, comma 21
, della citata
legge n. 41 del 1986
sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani,
con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa
depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con
finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai
prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione
delle norme di cui al regolamento approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384
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