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L. 17 maggio 1983, n. 217
, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone
handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio
da uno a sei mesi.
(17)
Vedi, anche, gli
artt.
8
e
16
,
D.L. 21 ottobre 1996, n. 535
.
(giurisprudenza di legittimità)
24.
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui
alla
L. 9 gennaio 1989, n. 13
, e successive modificazioni, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla
legge 30 marzo 1971, n. 118
, e
successive modificazioni, al regolamento approvato con
D.P.R. 27 aprile
1978, n. 384
, alla citata
legge n. 13 del 1989
, e successive modificazioni, e
al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
(18)
.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui
alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni, e 29 giugno
1939, n. 1497 , e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi
speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli
articoli
4
e
5
della citata
legge n. 13 del 1989
, non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia
di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'
articolo
7
del
decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164
, nei limiti della
compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai
sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della
legge 28
febbraio 1985, n. 47
, e successive modificazioni, sono allegate una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa
vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al
comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel
rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma