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Il Tribunalul Boto?ani (Tribunale superiore di Boto?ani) rifiutava tale domanda per il motivo
che, secondo il diritto rumeno, la durata delle ferie annuali retribuite è proporzionale al
periodo di lavoro effettivo svolto durante l’anno in corso e che, al riguardo, la durata del
congedo parentale di cui ella aveva beneficiato nel 2015 non poteva essere considerata
come periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali
retribuite. Il Tribunalul Boto?ani (Tribunale superiore di Boto?ani) affermava inoltre che il
periodo di ferie annuali retribuite di cui aveva beneficiato la sig.ra Dicu tra il 17 settembre e il
17
ottobre 2015 a titolo dell’anno 2015 includeva sette giorni di congedo che erano stati presi
anticipatamente per l’anno 2016.
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La sig.ra Dicu proponeva ricorso dinanzi al Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj,
Romania) avverso il Tribunalul
Boto?ani (Tribunale superiore di Boto?ani), la Curtea de Apel
Suceava (Corte d’appello di Suceava, Romania), il Ministero della Giustizia e il Consiliul
Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura, Romania), per far dichiarare
che la durata del suo congedo parentale, ai fini della determinazione dei suoi diritti alle ferie
annuali retribuite per l’anno 2015, doveva essere considerata come periodo di lavoro
effettivo.
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Con sentenza del 17 maggio 2016, il Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj) accoglieva
il ricorso della sig.ra
Dicu. Il Tribunalul Boto?ani (Tribunale superiore di Boto?ani) e il
Ministero della Giustizia interponevano appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del
rinvio.
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In tali circostanze, la
Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania) sospendeva il
procedimento e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE vada interpretato nel senso che osta ad una
disposizione della normativa nazionale che, nel determinare la durata delle ferie del
lavoratore, non considera il periodo di congedo parentale per un figlio fino ai due anni di età
come periodo di lavoro effettivo».
Sulla questione pregiudiziale
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Con la sua questione, il
giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 7 della
direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione
nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini della
determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite garantite da detto articolo a un lavoratore
per un periodo di riferimento, non consideri la durata di un congedo parentale fruito da tale
lavoratore nel corso del suddetto periodo come periodo di lavoro effettivo.
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Va rammentato in proposito che, come emerge dalla stessa formulazione dell’articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2003/88, ogni lavoratore beneficia di un diritto alle ferie annuali
retribuite di almeno quattro settimane, diritto che, secondo giurisprudenza costante della
Corte, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto
sociale dell’Unione (v. sentenza del 20 luglio 2016, Maschek, C
-341/15, EU:C:2016:576,
punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
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Si deve anche osservare che tale diritto, conferito a ciascun lavoratore, è espressamente
sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
alla quale l’articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico
dei Trattati
(sentenza del 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33 e
giurisprudenza ivi citata).
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Occorre inoltre precisare che, se è vero che gli Stati membri devono astenersi dal
subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa del diritto alle ferie annuali
retribuite, il quale scaturisce direttamente dalla direttiva 2003/88 (v., in particolare, sentenze
del 26 giugno 2001, BECTU, C-173/99, EU:C:2001:356, punto 53; del 20 gennaio 2009,
Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 28, nonché del 29 novembre
2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34), la questione che il presente procedimento
mira a chiarire è se, ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite, un
periodo di congedo parentale debba o meno essere assimilato a un periodo di lavoro
effettivo.