«(1) La sospensione del contratto individuale di lavoro può avvenire ex lege, di comune
accordo o su iniziativa unilaterale di una delle parti
(2) Dalla sospensione del contratto individuale di lavoro deriva la sospensione della
prestazione lavorativa da parte del lavoratore dipendente e della remunerazione da parte del
datore di lavoro.
(3) Durante la sospensione possono tuttavia sussistere ulteriori diritti e obblighi delle parti
oltre a quelli previsti al comma 2, se previsti da leggi speciali, dal contratto collettivo di lavoro
applicabile, dai contratti individuali di lavoro o da regolamenti interni».
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Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di detto co
dice:
«Il contratto individuale di lavoro può essere sospeso, su iniziativa del lavoratore dipendente
nei seguenti casi:
a) congedo parentale per figli fino a due anni di età (...)».
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L’articolo 145, paragrafi da 4 a 6, dello stesso codice così
recita:
«(4) Nel determinare la durata del periodo di ferie annuali, i periodi di temporanea
incapacità lavorativa nonché quelli di congedo di maternità, di congedo per maternità a
rischio e di congedo per malattia dei figli vengono considerati periodi di lavoro effettivo.
(5) Nel caso in cui la temporanea incapacità lavorativa o il congedo di maternità o per
maternità a rischio durante la gravidanza o l’allattamento, o per malattia del figlio si sia
verificato nel periodo di ferie annuali, quest
’ultimo si interrompe, con la conseguenza che il
lavoratore dipendente prende il resto dei giorni di ferie una volta cessata la condizione [che
ha comportato la temporanea incapacità lavorativa]. Quando ciò non è possibile, si dovrà
procedere alla riprogrammazione dei giorni di ferie di cui non ha beneficiato.
(6) Il lavoratore dipendente ha diritto alle ferie annuali anche qualora la condizione di
temporanea incapacità lavorativa persista, alle condizioni della legge, per un intero anno
civile, e il datore di lavoro è obbligato a concedere il periodo di ferie annuali entro 18 mesi
dall’anno successivo a quello in cui il lavoratore era in congedo per malattia».
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L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Hotarârea Consiliului Superior al Magistraturii
n. 325/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecatorilor ?i procurorilor (decisione
del Consiglio superiore della Magistratura n. 325/2005, che approva il regolamento sui
congedi dei giudici e dei procuratori) dispone quanto segue:
«(1) I giudici e i procuratori hanno diritto a un periodo annuale di ferie retribuite di 35
giorni lavorativi. Tale diritto non può essere oggetto di rinunce o limitazioni.
(2) La durata delle ferie annuali prevista dal [regolamento sui congedi dei giudici e dei
procuratori] è correlata all’attività svolta nel corso dell’anno civile. Nel determinare la durata
del periodo di ferie annuali, i periodi di temporanea incapacità lavorativa nonché quelli di
congedo di maternità, di congedo per maternità a rischio durante la gravidanza o
l’allattamento o per cura del figlio malato sono considerati periodi di lavoro effettivo».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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La sig.ra
Dicu è magistrato presso il Tribunalul Boto?ani (Tribunale superiore di Boto?ani).
Nel 2014 usufruiva, anzitutto, dell’insieme delle sue ferie annuali retribuite, poi, dal 1°
ottobre
2014 fino al 3 febbraio 2015, di un congedo di maternità. Ella beneficiava successivamente
di un congedo parentale nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2015 e il 16 settembre 2015,
durante il quale il suo rapporto di lavoro fu sospeso. Infine, dal 17 settembre al 17 ottobre
2015, usufruiva di 30 giorni di ferie annuali retribuite.
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In forza del diritto rumeno, che prevede un diritto alle ferie annuali retribuite di 35 giorni, la
sig.ra Dicu chiedeva al tribunale presso il quale prestava servizio di concederle i cinque
giorni di ferie annuali retribuite residui per l’anno 2015, di cui aveva l’intenzione di beneficiare
durante i giorni lavorativi situati tra le feste di fine anno.