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La Corte costituzionale, con
sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246
(Gazz.
Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, sollevata
in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione.
22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la
certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
23.
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative.
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza
limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i
protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle
persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli
impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture
sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi
sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della
legge
9 gennaio 1989, n. 13
, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle
persone handicappate
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.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'
art.
5, primo comma
, della