Pagina 143 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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19.
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento
obbligatorio, le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482
, e
successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che
sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa
che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al
lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità
lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o
psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui
all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da
uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
20.
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e
per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi
aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione
alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
21.
Precedenza nell'assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi
o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella
A
annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648
, assunta presso gli enti
pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta
prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento
a domanda
(16)
.