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istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro
guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attivitā
idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone
handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti
dalle leggi regionali, sono:
a
) avere personalitā giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice
civile;
b
) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e
di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalitā di revisione ed aggiornamento biennale
dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province,
delle comunitā montane e delle unitā sanitarie locali con gli organismi di cui
al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanitā e con il Ministro per gli affari sociali, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge
(15)
.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 č condizione necessaria per
accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a
) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per
recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attivitā lavorative
autonome;
b
) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di
lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione
delle persone handicappate.
(15)
Con
D.M. 30 novembre 1994
(Gazz. Uff. 16 dicembre 1994, n. 293) č
stato approvato lo schema-tipo di convenzione previsto dal presente articolo.
(giurisprudenza di legittimitā)