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3.- Con il terzo motivo la società denuncia la violazione degli
artt. 40 e 41 Cost.
,
L. n. 300 del
1970,
art.
28
e art. 2103 c.c., relativamente alla affermata antisindacalità della sostituzione di
personale scioperante con dipendenti di qualifica superiore. In particolare lamenta che la
sentenza impugnata non considerò l'irrilevanza, ex
art. 2103 c.c.
, di mansioni espletate in via
marginale od occasionale (in tesi quelle del personale con qualifica di quadro nella sostituzione
degli scioperanti, qui in esame), evidenziando che l'adibizione a mansioni inferiori in
sostituzione degli scioperanti (solo) per uno o più giorni intervallati, non poteva considerarsi
illegittima.
Il motivo, che peraltro richiama la risalente giurisprudenza di questa Corte in tema di
legittimità della sostituzione di lavoratori in sciopero (Cass. n.12822/91, n. 2045/98, etc.), è
infondato, basandosi la richiamata giurisprudenza su di un mutamento peggiorativo delle
mansioni del tutto marginale ed eccezionale (ovvero istantaneo o comunque di breve durata,
cfr. al riguardo Cass. n. 4542/13), cosa che la sentenza impugnata ha nella specie
motivatamente escluso, ove i sostituti sono stati impiegati per intere giornate e più volte nella
sostituzione di personale in sciopero avente qualifica palesemente inferiore.
In tal senso la prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel caso della
proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può
escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell'intento di
limitarne le conseguenze dannose, disponga la utilizzazione del personale rimasto in servizio
mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e
funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così
assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva
dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le
conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perchè posti in
essere in violazione
dell'art. 2103 cod. civ.
(Cass. n. 14444/15, Cass. n. 15782/11, Cass.
n.12811/09).
Nella specie la corte distrettuale ha accertato che le inferiori mansioni svolte dai quadri in
sostituzione degli scioperanti non furono nè accessorie o complementari, nè marginali.
4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed
oggetto di discussione tra le parti relativamente alle mansioni ordinariamente ed
occasionalmente espletate dal personale con qualifica di quadro. Violazione
dell'art. 115
c.p.c.
per omessa ammissione della prova testimoniale relativa alle mansioni ordinariamente
ed occasionalmente espletate dal personale con qualifica di quadro.
Lamenta in particolare che la sentenza impugnata aveva omesso di valutare quanto dedotto
nella memoria di costituzione in appello di Trenitalia, e cioè che i dipendenti inquadrati nella
categoria B (con funzioni di Tutor o Capo Deposito o del personale viaggiante) è in possesso
della professionalità e delle abilitazioni per l'espletamento delle mansioni di condotta e di Capo
Treno, il cui mancato prolungato svolgimento comportava la perdita delle dette abilitazioni,
omettendo peraltro di ammettere la prova sul punto richiesta dalla società.
Il motivo è infondato. In primo luogo in quanto le circostanze di cui sopra, che la sentenza
impugnata ha escluso sulla base delle declaratorie contrattuali collettive, risulterebbero solo
dedotte da Trenitalia, in tesi nella memoria di costituzione in appello, atto (necessario anche
per valutare la tempestività delle richieste istruttorie) che tuttavia non risulta prodotto in
questa sede in violazione
dell'art. 369 c.p.c.
, comma 2, n. 4. In secondo luogo perchè, nel
regime di cui al novellato
art. 360 c.p.c.
, n. 5, il fatto storico decisivo è stato esaminato dalla
corte di merito. In terzo luogo in quanto non risulta adeguatamente censurata sul punto la
ratio decidendi della sentenza impugnata che ha motivatamente ritenuto ed accertato che tali
sostituzioni avvennero frequentemente e non marginalmente in occasione di diversi scioperi ed
al solo scopo di sostituire il personale scioperante, non rilevando a questo punto neppure la
prova richiesta in ordine alla circostanza che i dipendenti inquadrati in categoria B siano in
possesso della professionalità e delle abilitazioni per l'espletamento delle mansioni di condotta
e di Capo Treno, rilevando qui l'antisindacalità della condotta datoriale.
5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 111
Cost.
e
art. 132 c.p.c.
, n. 4 relativamente alla affermata violazione dell'orario di lavoro
massimo da parte dei sostituti.
Il motivo è evidentemente assorbito dalle considerazioni sin qui svolte.
6.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.