Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i
presupposti di cui al
D.P.R. n. 115 del 2002,
art.
13, comma 1
quater, nel testo risultante
dalla
L. 24 dicembre 2012, n. 228
.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per
compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi
del
D.P.R. n. 115 del 2002,
art.
13, comma 1
quater, nel testo risultante dalla
L. 24 dicembre
2012, n. 228
, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2018