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di associazione sindacale nazionale del sindacato OR.S.A. Lamenta che i sindacati locali
federati in Or.S.A. sono totalmente autonomi, avendo con la struttura centrale un legame
meramente formale, assumendo così natura meramente locale; nè rilevavano a tal fine la
mera adesione ad un c.c.n.l. siglato da altre oo.ss., nè alcune ordinanze del Ministero dei
Trasporti ed Infrastrutture, citate dalla sentenza impugnata, ove si faceva riferimento ad un
elevato grado di rappresentatività del sindacato in questione.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che l'accertamento di fatto relativo al requisito di rappresentatività
necessario per l'accesso alla tutela prevista dall'art. 28 dello Statuto costituisce indagine
demandata al giudice di merito e, pertanto, è incensurabile, in sede di legittimità ove assistita
da adeguata motivazione (cfr. Cass. n. 11322/15, Cass. n. 15262/2002). Nella specie, la
motivazione non risulta carente, in quanto logicamente basata sulla documentazione in atti
(Statuto del sindacato in primis). Giova poi osservare che questa Suprema Corte ha
reiteratamente affermato (v., in particolare, Cass. n. 6206 del 2012, Cass. n. 5321/17, Cass.
n.17915/17) che ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 st.lav.,
per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi quelle che abbiano una struttura
organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia
parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali, che rimane un indice tipico, ma non l'unico, rilevante ai fini della "nazionalità".
Questa Corte ha inoltre affermato che tale requisito non può desumersi da dati meramente
formali o da una dimensione statica, puramente organizzativa e strutturale, dell'associazione,
come sembra ritenere la ricorrente, essendo piuttosto necessaria un'azione diffusa a livello
nazionale (cfr., ex aliis, Cass. n. 19272/17, Cass. n. 16637/14; Cass. n. 29257/08; cfr., in
fattispecie riguardanti la legittimazione ex art. 28 dello SLAI COBAS, Cass. n. 21931/14, Cass.
n. 6206/12 e Cass. n. 2314/12; cfr., ancora, Cass. n. 16787/11; Cass. n. 16383/06).
In breve, ciò che rileva è la diffusione ed una effettiva azione del sindacato su tutto o gran
parte del territorio nazionale, non essendo indispensabile che l'associazione faccia parte di una
confederazione nè che sia maggiormente rappresentativa (così Cass. S.U. n. 28269/05). La
sentenza impugnata ha esaminato il requisito in parola alla luce degli elementi di fatto
acquisiti, compreso lo Statuto (da cui correttamente evince l'esistenza di una "organizzazione
sindacale unica, federale ed inscindibile"), e la partecipazione alla stipula del c.c.n.l.
(circostanza rilevante alla luce di C.Cost. n. 231/13), sicchè il motivo nella sostanza propone
una diversa valutazione del quadro probatorio che non è consentita in sede di legittimità alla
luce del novellato
art. 360 c.p.c.
, comma 1, n. 5.
2.- Con il secondo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione della
L. n. 300
del 1970,
art.
28
, relativamente all'attualità della condotta. Lamenta in particolare che la corte
di merito, pur ammettendo che il comportamento datoriale in questione si era esaurito, ritenne
parimenti sussistente il requisito in parola in base ad un giudizio prognostico di presumibile
reiterazione della condotta.
Il motivo è infondato posto che, come più volte osservato da questa Corte (cfr., ex multis,
Cass. n. 10130/14), il requisito dell'attualità della condotta datoriale deve intendersi nel senso
che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sè
l'inammissibilità (come sostenuto dall'azienda in appello) in presenza della permanenza degli
effetti lesivi, e, dall'altro, che il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro
non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove
questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora
persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria,
sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche
misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. L'accertamento in
ordine alla attualità della condotta antisindacale e alla permanenza dei suoi effetti costituisce
un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in sede di
legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici (Cass. n.
3837/16, Cass. n. 23038/10, Cass. n.11741/05).
La sentenza impugnata si è attenuta a tale consolidato principio valutando le circostanze del
caso concreto (vari decreti ex art. 28 emessi contro Trenitalia per analoghi comportamenti,
diffide di altre sigle sindacali sempre in materia), con un logico apprezzamento dei fatti che
non può essere ora sindacato in base al novellato
art. 360 c.p.c.
, n. 5.