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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 08/02/2018) 22-05-2018, n. 12551
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio - Presidente -
Dott. CURCIO Laura - Consigliere -
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17083-2013 proposto da:
TRENITALIA S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio
dell'avvocato PATRIZIA CARINO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO TOSI, ANDREA
UBERTI;
- ricorrente -
contro
ORSA - Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo
studio dell'avvocato ANTONIO DONATONE, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati EMANUELA MANINI e GIANLUCA BRASCHI, giusta mandato in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 361/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/04/2013
r.g. n. 481/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2018 dal Consigliere
Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ELISA PUCCETTI per delega verbale Avvocato PAOLO TOSI;
udito l'Avvocato ANTONIO DONATONE.
Svolgimento del processo
Il segretario provinciale di Orsa Ferrovie appellava la sentenza del Tribunale di Pisa 13.12.11
che rigettò l'opposizione avverso il decreto ex art. 28 Stat.Lav., condividendolo nella parte in
cui aveva ritenuto il difetto di attualità del comportamento denunciato dal sindacato
(sostituzione di personale in sciopero con altri dipendenti aventi qualifica superiore).
Radicatosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 5.4.13, la Corte d'appello di Firenze
accoglieva il gravame, dichiarando l'antisindacalità del comportamento tenuto da Trenitalia
s.p.a. in occasione degli scioperi indicati in ricorso, consistito nell'impiegare dipendenti con
qualifica di quadro nella guida e scorta dei treni e nell'utilizzare il lavoro straordinario oltre i
limiti di legge, ordinando a Trenitalia s.p.a. di astenersi per il futuro di porre in essere
comportamenti analoghi, disponendo l'affissione del dispositivo nelle bacheche aziendali per la
durata di una settimana.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Trenitalia s.p.a., affidato a cinque motivi.
Resiste il sindacato Or.s.a. con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione
della
L. n. 300 del 1970,
art.
28
, nonchè degli
artt. 1362 e 1363 c.c.
, relativamente alla natura