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lettere
l
) e
m
), e 8, primo comma, lettere
g
) e
h
), della
legge 21 dicembre
1978, n. 845
, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli
ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e
garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei
metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche
mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione
professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai
centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed
esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi
comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono
essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi
di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale,
ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'
articolo
5
della citata
legge n. 845 del 1978
, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti
autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui
al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per
le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima
legge n. 845 del 1978
.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato
un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento
obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate
dalla citata
legge n. 845 del 1978
, una quota del fondo comune di cui
all'
articolo
8
della
legge 16 maggio 1970, n. 281
, è destinata ad iniziative di
formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini,
contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi
prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
18.
Integrazione lavorativa.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti,